PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'indicazione delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contenute nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, nella parte in cui fa riferimento alla possibilità per gli organi di polizia stradale di poter utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo, si interpreta in modo tassativo. Per elevare contravvenzioni in prossimità di intersezioni semaforizzate è necessaria la presenza di un agente accertatore.
      2. L'interpretazione recata dal comma 1 del presente articolo dispiega effetti retroattivi e comporta l'automatico annullamento delle contravvenzioni elevate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sulla base di interpretazioni da essa difformi.